ROMA – Nel sistema di sostegno pubblico al cinema italiano, la precisione documentale è una condizione imprescindibile per accedere ai benefici previsti dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220. In questo quadro, il certificato di agibilità rilasciato dall’INPS – gestione ex ENPALS – riveste un ruolo tutt’altro che formale: è un documento abilitante che attesta la regolarità contributiva dell’impresa che impiega lavoratori autonomi dello spettacolo.
Eppure, nel quotidiano della produzione indipendente, questo adempimento è spesso trascurato o mal compreso, con conseguenze potenzialmente gravi in sede di rendicontazione finale o di controllo a campione da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA).
Un obbligo storico ma attualissimo
Queste le categorie di lavoratori autonomi dello spettacolo interessate:
- artisti lirici;
- attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
- attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- direttori di scena e doppiaggio;
- direttori d’orchestra e sostituti;
- concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
- tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- truccatori e parrucchieri.
La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro (cioè la società di produzione) entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, a prescindere dalla durata o dalla tipologia della prestazione.
E’ importante rimarcare che la richiesta va fatta prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Se al momento della stipula del contratto l’impresa non conosce gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro effettuerà la richiesta del certificato di agibilità quando avrà la certezza delle date e, comunque, sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
I chiarimenti dell’INPS (2019)
Il Messaggio INPS n. 1612 del 19 aprile 2019, emanato a seguito della legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha ribadito che le imprese teatrali, cinematografiche e audiovisive non possono impiegare lavoratori autonomi dello spettacolo senza il certificato di agibilità.
Il mancato rispetto della norma comporta una sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro per ciascun lavoratore. L’obbligo vale quindi sempre, indipendentemente dalla durata della prestazione.
Il richiamo nei decreti attuativi del Tax Credit
La rilevanza del certificato di agibilità è stata esplicitamente ribadita nei recenti decreti attuativi del Tax Credit:
- D.D. 26 giugno 2026, n. 2541 – Disposizioni attuative per il credito d’imposta produzione nazionale. All’art. 6, comma 1, lett. i), n. ii), richiede espressamente il certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro, come documento obbligatorio da allegare.
- D.D. 26 giugno 2025, n. 2540 – Disposizioni attuative per il credito d’imposta internazionale. Anche qui, all’art. 4, comma 2, lett. g), n. ii), il certificato di agibilità è indicato tra i documenti obbligatori.
Questi richiami normativi rafforzano quanto già previsto dagli artt. 15, 19, 23, 24, 25 e 26 della Legge 220/2016, che subordinano l’accesso ai crediti d’imposta (nazionale e internazionale, automatici e selettivi) alla regolarità contributiva e previdenziale del beneficiario.
Il certificato di agibilità è quindi un requisito sostanziale che incide direttamente sull’ammissibilità delle opere ai benefici fiscali e contributivi.
La sua omissione può determinare:
- la revoca del credito d’imposta (artt. 15 e 19 L. 220/2016);
- la perdita di contributi selettivi e automatici (artt. 23-26 L. 220/2016);
- l’esclusione dall’accesso a ulteriori misure per più anni;
- sanzioni amministrative da parte dell’INPS.
Per questo motivo, le produzioni dovrebbero inserire il certificato di agibilità in una checklist di compliance fin dalla fase di pre-produzione, al pari di contratti, fatture e polizze assicurative e assicurarsi di portare a conoscenza dell’adempimento ai propri consulenti del lavoro.
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