ROMA – Con l’avvicinarsi delle scadenze per la presentazione delle domande per i contributi selettivi, diventa fondamentale per ogni produttore avere una comprensione cristallina delle regole che governano i piani finanziari. Strutturare correttamente il budget di un’opera audiovisiva, e il conseguente piano finanziario, non è solo una questione di buona gestione, ma un requisito indispensabile per non incorrere in spiacevoli sorprese, come il superamento dei limiti massimi di aiuto di stato consentiti.
Navigare tra le normative può essere complesso, ma è un’abilità essenziale.
In questi giorni, una domanda ricorrente che molti operatori del settore si pongono è: ma il credito d’imposta, che diventa automatico per i beneficiari di contributi selettivi, rientra nel calcolo degli aiuti di Stato?
La risposta, senza giri di parole, è: un grande e inequivocabile Sì.
Questo significa che anche il tax credit concorre a formare quella quota di sostegno pubblico che non può superare determinate soglie.
Vediamo insieme quali sono.
La regola generale, stabilita dalla normativa, prevede che la somma di tutti gli aiuti di Stato – che includono i sostegni nazionali come i contributi selettivi, gli aiuti automatici e il credito d’imposta, così come i fondi pubblici regionali e locali – non possa superare il 50% del costo complessivo dell’opera audiovisiva. È importante sottolineare che i fondi sovranazionali, come Eurimages ed Europa Creativa – MEDIA, non sono considerati aiuti di Stato e quindi non rientrano in questo calcolo.
Tuttavia, esistono delle eccezioni che innalzano notevolmente questo limite. La soglia sale al 60% per le cosiddette “produzioni transfrontaliere”, ovvero quelle opere finanziate da più di uno Stato membro dell’Unione Europea e che vedono la partecipazione di produttori provenienti da diversi Paesi membri.Il tetto massimo raggiunge addirittura il 100% del costo per le opere realizzate in coproduzione con Paesi inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee) dell’OCSE, che dettaglieremo a breve.
La prima grande novità introdotta dalla recente riforma riguarda proprio i limiti per le cosiddette “opere difficili”. Se in precedenza queste potevano beneficiare di un’intensità d’aiuto fino al 100%, il nuovo decreto ha rimodulato questo tetto, fissandolo ora all’80%. Un cambiamento sostanziale che impone una ricalibrazione dei piani finanziari per questa specifica categoria di progetti. Questa novità risiede nella ridefinizione stessa del concetto di “opera difficile”. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto modifiche significative rispetto alla normativa del 2021.
Restano inclusi nella definizione i documentari, le opere prime e seconde, i cortometraggi e le opere di giovani autori.
Tuttavia, mentre prima per i film rientravano in questa categoria quelli con un costo di produzione inferiore a 2.500.000 euro, (soglia ridotta a 1.000.000 per i documentari e 200.000 per i corti), la nuova normativa ha rimosso questa specifica differenziazione.
Un cambiamento chiave riguarda le opere a basso budget: precedentemente si parlava di “opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000”, mentre oggi il criterio è più articolato. Ora sono considerate difficili le “opere che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000”a condizione che siano state dichiarate dalla commissione dei contributi selettivi come “non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato”. Questo sposta il baricentro da un mero dato economico a una valutazione qualitativa e di mercato da parte degli esperti.
Rimane invariata la qualifica per le opere di animazione e per i film beneficiari di contributi selettivi che ricevano la medesima dichiarazione di scarsa attrattività commerciale. Un’ultima modifica, apparentemente minore ma significativa, riguarda i film a distribuzione limitata. La vecchia norma li definiva come distribuiti “in contemporanea” in un numero di sale inferiore al 20% del totale; la nuova formulazione elimina la parola, ampliando potenzialmente la platea di film che possono rientrare in questa casistica, purché ricevano sempre la valutazione di scarsa capacità di attrazione di finanziamenti privati da parte della commissione.
Opere finanziabili con aiuto di stato fino al 100% rimangono solo le opere coprodotte con territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo, tra cui figurano partner strategici per l’industria italiana come Tunisia, Marocco e numerose nazioni dell’America Latina. A conferma di questo legame, è da segnalare il recente annuncio, fatto durante l’Italian Pavilion a Cannes 2025, dell’istituzione di un nuovo fondo di coproduzione tra Italia e America Latina, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro, volto a incentivare proprio questi scambi produttivi.
Nel dettaglio i Paesi DAC:
Paesi meno sviluppati:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia Central African Republic, Chad , Comoros, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti , Kiribati, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan Sudan Tanzania Timor-Leste Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.
Paesi a basso reddito:
Democratic People’s Republic of Korea, Syrian Arab Republic.
Paesi a reddito medio-basso:
Algeria, Bhutan, Bolivia, Cabo Verde, Cameroon, Congo, Côte d’Ivoire, Egypt, Eswatini, Ghana, Honduras, India, Iran, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Lebanon, Micronesia, Mongolia, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Sri Lanka, Tajikistan, Tokelau, Tunisia, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Zimbabwe
Paesi a reddito medio-alto:
Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, China, People’s Republic of Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Fiji, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Namibia Nauru, Niue, North Macedonia, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Serbia, South Africa, Suriname, Thailand, Tonga, Türkiye, Turkmenistan, Venezuela, Wallis and Futuna, West Bank and Gaza Strip.
Queste modifiche impongono a produttori e professionisti del settore un’attenzione ancora maggiore nella fase di pianificazione e di application, per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sistema di aiuti, garantendo al contempo la piena conformità con un quadro normativo in continua evoluzione.
Per approfondire le tematiche economiche e fiscali del settore audiovisivo, continuate a seguire la newsletter CineFO – Cinema Finance Overview
Articolo tratto da CineFO Insights, Cinema Finance Overview – Kido editore






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