in

Addio alla Produzione in Appalto, Benvenuto Contratto di Service: La Nuova Bussola del Tax Credit

Una guida pratica alle modifiche del D.I. 225/2024: come cambia il ruolo della produzione esecutiva e quali sono i nuovi, stringenti obblighi di rendicontazione per accedere al credito d’imposta.

ROMA – Il panorama degli incentivi fiscali per il settore audiovisivo italiano è stato profondamente ridisegnato. Con l’introduzione del nuovo Testo Consolidato del Decreto Interministeriale 225/2024, gli operatori devono confrontarsi con un cambiamento strutturale che impatta direttamente i modelli produttivi: la definitiva eliminazione della categoria di “produzione in appalto” come via d’accesso al credito d’imposta. In passato, questa modalità consentiva a un’impresa di produzione italiana, definita “appaltante”, di delegare la realizzazione dell’opera a un “produttore esecutivo” sempre italiano, il quale poteva a sua volta richiedere il beneficio fiscale. Questa architettura è stata smantellata. La nuova normativa stabilisce un principio cardine: solo la società che fa parte dell’assetto produttivo, e che quindi detiene i diritti di elaborazione creativa e di sfruttamento economico dell’opera, è legittimata a presentare la domanda per il tax credit.

Di conseguenza, una società che agisce come mera produttrice esecutiva per conto terzi, senza una partecipazione diretta ai diritti, è esclusa dalla possibilità di richiedere il credito.

Questa trasformazione non elimina, tuttavia, la possibilità per il produttore titolare dei diritti di affidare a terzi la realizzazione di parti della lavorazione. La soluzione indicata dal legislatore è il “contratto di service“. La società committente può infatti includere nel proprio piano di costi eleggibili gli importi corrisposti a una società affidataria, a patto che il rapporto sia configurato non più come una produzione esecutiva tout court, ma come un contratto di prestazione di servizi.

La nuova definizione normativa di service è chiara: si tratta di un contratto stipulato dal produttore con terzi per l’esecuzione di singole parti di lavorazione dell’opera. La distinzione è sostanziale: il fornitore di service eroga prestazioni specifiche senza mai diventare titolare di diritti sull’opera finale. Per rendere questi costi eleggibili, il decreto impone due condizioni ferree: la società affidataria deve avere sede legale in Italia e, punto cruciale, non può a sua volta subappaltare le prestazioni a soggetti terzi in modalità “a cascata”, una misura volta a garantire maggiore trasparenza e controllo sulla filiera. Il vero fulcro della riforma risiede nei nuovi e dettagliati obblighi di rendicontazione a carico del produttore che richiede il credito. Per poter includere i costi di un contratto di service, in sede di richiesta definitiva, il produttore dovrà presentare una documentazione analitica e rigorosa.

Questo include i dati anagrafici completi del fornitore, una descrizione dettagliata di ciascuna prestazione eseguita, e l’elenco nominativo del personale impiegato dal service per ogni attività, con relativo codice fiscale e costo. Naturalmente, andrà fornita tutta la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento al fornitore, come fatture e contabili di bonifico. Il carico burocratico più significativo, però, è rappresentato dall’autodichiarazione che il produttore deve farsi rilasciare dal legale rappresentante della società di service. Questa autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, diventa un documento centrale per la validità della spesa e deve attestare una serie di requisiti di conformità essenziali. Il fornitore deve dichiarare l’assenza di sub-contrattazione a cascata, l’eleggibilità delle spese sostenute e il pieno rispetto degli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa, nonché delle norme su igiene e sicurezza sul lavoro.

Deve inoltre confermare, in autodichiarazione, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, di non avere procedure fallimentari in corso e di operare nel rispetto del protocollo contro le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro e di aver sostenuto costi in linea a quanto disposto dal decreto tax credit sull’eleggibilità dei costi. In sintesi, la riforma sposta l’intero onere della prova e della responsabilità sul produttore titolare dei diritti, che diventa il garante non solo della propria regolarità, ma anche di quella dei suoi fornitori di servizi, trasformando il contratto di service in uno strumento operativo che richiede una due diligence e una gestione documentale interna molto attenta.

Per approfondire le tematiche economiche e fiscali del settore audiovisivo, continuate a seguire la newsletter CineFO – Cinema Finance Overview

Articolo tratto da CineFO Insights, Cinema Finance Overview – Kido editore

CFO Mediterraneo Cinematografica, Commercialista e Revisore Contabile. You can find me where cinema meet numbers.

Lascia un Commento

VIDEO I Stranger Things 5, il teaser trailer del gran finale

VIDEO I Michela Andreozzi «Io, Unicorni e il coraggio di essere sé stessi»